Lo Studio Legale Sacco – International Law Firm, grazie alla partnership con studi legali rumeni di primaria importanza ed alla frequente presenza dell’Avv. Davide Sacco in Romania, assiste i propri clienti nel corso delle procedure di divorzio innanzi ai Tribunali cechi dove, in presenza di determinate condizioni, è possibile ottenere la sentenza di divorzio in tempi molto rapidi. Lo Studio è particolarmente attento a valutare, in caso di coniugi di diverse nazionalità e/o residenti in diversi Stati Europei, il rispetto dei criteri alternativi di giurisdizione espressi dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2201/2003. Secondo detto regolamento sono competenti a decidere in tema di scioglimento del vincolo matrimoniale le autorità giurisdizionali in cui si trova la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda congiunta, la residenza di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso. Merita, infine, riferire che in base al predetto regolamento, il riconoscimento nei Paesi UE delle decisioni in materia di divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio, riconoscimento automatico ed esecuzione delle decisioni in tema di diritto di visita ai figli, in tema di responsabilità genitoriale non necessita di alcuna delibazione in quanto è assolutamente automatico. I diretti interessati possono quindi chiedere la trascrizione delle sentenze aventi ad oggetto le sopra menzionate materie nei registri dello stato civile di qualsiasi Paese membro. Particolare attenzione è posta, infine, alla normativa UE in tema di regimi patrimoniali (comunione e separazione dei beni) ed alle regole applicabili agli effetti patrimoniali delle coppie sposate/partner registrati in cui i coniugi/partner hanno nazionalità diverse o possiedono proprietà in un altro Paese UE. Procedimenti di divorzio in Romania
La successione ereditaria si apre al momento della morte di una persona, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e determina il trasferimento del patrimonio del defunto in capo agli eredi. La vigente normativa rumena prevede tre tipologie di successione: Data la complessità della normativa successoria, ancor più ove si tratti di successione transfrontaliera – ad esempio nel caso in cui la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di origine oppure possegga beni in più Stati - è opportuno rivolgersi ad esperti del settore in grado di destreggiarsi nella normativa comunitaria e internazionale, al fine di comprendere quale sia la legge applicabile, la competenza e di fare chiarezza sulle numerose questioni che possono insorgere in materia di successioni transnazionali a causa delle differenze normative esistenti nei diversi Paesi. Lo Studio Legale Sacco – International Law Firmè lieto di assistere i propri clienti in relazione alle procedure di successione aperte in Romania, gestendo ove necessario l’accettazione o la rinuncia all’eredità, o aperte in altro Paese ma con beni del defunto in Romania, fornendo consulenza ed assistenza legale innanzi alle Autorità rumene, grazie alla partnership con studi legali rumeni di primaria importanza.Procedure di successione in Romania
Lo Studio Legale Sacco – International Law Firm offre la propria consulenza e assistenza legale in tema di sottrazione internazionale di minori anche innanzi alle Autorità rumene grazie alla partnership con studi legali rumeni di primaria importanza. Si ha sottrazione internazionale di minore quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o quando il minore è trattenuto, sempre senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, in un Paese diverso da quello in cui è posta la residenza abituale del minore. Considerati i brevi termini concessi dalla Convenzione dell’Aja del 25.10.1985 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, è fondamentale agire con la massima celerità, avviando quanto prima la procedura volta ad ottenere il rimpatrio del minore nel Tribunale competente del Paese in cui il minore è stato portato o è trattenuto. Sottrazione internazionale di minore